Fonte: Cantiere Terzo Settore
di: daniel Erler
Nei giorni scorsi sono stati pubblicati gli elenchi permanenti delle organizzazioni che si erano accreditate al 5 per mille 2021: in particolare, sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali si trova l’elenco degli enti del volontariato mentre sul sito dell’Agenzia delle entrate è possibile consultare l’elenco delle Onlus e delle associazioni sportive dilettantistiche (per queste ultime il rimando è al sito del Coni).
Sono arrivate, in questi ultimi giorni, le precisazioni del Ministero per organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale in fase di trasmigrazione, enti neo iscritti al registro unico, cooperative sociali e imprese sociali, associazioni riconosciute e fondazioni operanti nei settori Onlus.
L’iscrizione degli enti al 5 per mille 2022 presenta alcune complessità dovute al fatto che le organizzazioni di volontariato (Odv) e le associazioni di promozione sociale (Aps) stanno oggi “trasmigrando” verso il registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), mentre le Onlus sono ancora iscritte alla relativa Anagrafe unica e non possono ancora presentare istanza di iscrizione al registro unico. A disciplinare tale situazione transitoria, è intervenuto il decreto legge 228 del 2021 (cosiddetto “Milleproroghe”), che ha dettato disposizioni specifiche per le menzionate tipologie di enti (art. 9, c. 6).
Cos’è e chi può accedere al 5 per mille
Si ricorda anzitutto che il 5 per mille è un meccanismo che permette ai contribuenti (persone fisiche) di destinare, a favore di determinati soggetti giuridici (beneficiari), una parte delle imposte, comunque dovute, sui redditi prodotti nell’anno precedente. Non si tratta di una vera e propria donazione, visto che i contribuenti sono comunque obbligati dalla legge a destinare il 5 per
mille della loro imposta Irpef; qualora non venga indicata alcuna scelta, le somme in questione vanno allo Stato.
Il dpcm 23 luglio 2020 ha ridefinito le modalità e i termini per l’accesso al riparto del 5 per mille, elencando come beneficiari del contributo i seguenti soggetti:
- gli enti del Terzo settore (Ets), comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società;
- gli enti della ricerca scientifica e dell’università;
- gli enti della ricerca sanitaria;
- il Comune di residenza del contribuente;
- le associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.
Resta inoltre possibile la destinazione del contributo anche per il finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016) e per il sostegno agli enti gestori delle aree protette (la cui disciplina è contenuta nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2019).
In questo contributo si cercherà di analizzare in particolare la situazione relativa all’iscrizione al 5 per mille 2022 degli enti del Terzo settore di cui alla categoria a) e delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla categoria e).
Per l’iscrizione degli enti della ricerca scientifica e dell’università e degli enti della ricerca sanitaria si rimanda alle indicazioni contenute nel vademecum “5 per mille, istruzioni per l’uso”.
GLI ENTI DEL TERZO SETTORE
L’istituzione ed operatività del Runts (avvenuta lo scorso 23 novembre 2021) ha fatto sì che da quest’anno sia operativa ai fini dell’accesso al 5 per mille la categoria degli enti del Terzo settore (Ets), che è andata a sostituire quella precedente degli “enti del volontariato”. L’unica eccezione è rappresentata dalle Onlus le quali, non potendo ad oggi iscriversi al registro unico ma essendo comunque considerate enti del Terzo settore in via transitoria, continuano ad accreditarsi con le vecchie modalità previste per gli “enti del volontariato”.
La situazione per le Odv e le Aps
Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte nei precedenti registri regionali e provinciali di settore sono coinvolte nel processo di “trasmigrazione”, che si trova oggi nella fase di verifica dei requisiti da parte degli uffici competenti, iniziata lo scorso 22 febbraio.
Il menzionato decreto “Milleproroghe” prevede che le Odv e le Aps che non si sono accreditate al 5 per mille 2021 (e che, di conseguenza, non compaiono nell’elenco menzionato) possono accreditarsi al contributo del 2022 con le modalità stabilite dal dpcm 23 luglio 2020 per gli enti del Terzo settore. Ciò significa che nel momento in cui l’ufficio competente comunicherà loro l’avvenuta iscrizione al Runts, potranno accedere alla piattaforma ed accreditarsi al 5 per mille 2022. Avranno tempo per farlo fino al 31 ottobre 2022, senza bisogno di pagare alcuna sanzione.
Per quanto attiene le Odv e le Aps che si erano già accreditate al 5 per mille, il Ministero del Lavoro ha pubblicato l’elenco permanente degli enti accreditati 2022 , che aggiorna e integra l’elenco del precedente anno. In particolare, sono stati inseriti gli enti regolarmente iscritti nell’anno 2021 in presenza dei requisiti previsti dalla norma e sono state apportate le modifiche conseguenti alle revoche dell’iscrizione trasmesse dagli enti e alle verifiche effettuate.
Dato che le dichiarazioni dei redditi possono essere presentate già a partire dal prossimo mese di aprile, il 5 per mille può comunque essere destinato anche nei confronti degli enti ad oggi non iscritti all’elenco; nel momento in cui però essi non dovessero risultare iscritti nell’elenco definitivo degli enti ammessi, le somme ad essi destinate verranno ripartite all’interno degli enti della medesima categoria, in proporzione al numero complessivo delle destinazioni dirette.
L’accreditamento delle Onlus
Come già detto in precedenza, le Onlus sono l’unica categoria di enti nei cui confronti continuano a rimanere in vigore le modalità di iscrizione previste dal dpcm 23 luglio 2020 per gli “enti del volontariato”.
Limitatamente alle Onlus, quindi, resta ferma la competenza dell’Agenzia delle entrate ai fini dell’accreditamento, della verifica dei requisiti di accesso e della pubblicazione dei relativi elenchi.
È importante anzitutto sottolineare che le Onlus che sono presenti nell’elenco permanente 2022 pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate (da non confondere con l’elenco pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro, che racchiude invece come detto i restanti enti del volontariato accreditati nel 2021) non devono presentare istanza di accreditamento e sono automaticamente iscritte anche per il 2022.
Le Onlus che devono accreditarsi sono quindi solo quelle non iscritte nell’elenco permanente, le quali presentano l’istanza all’Agenzia delle entrate.
La domanda deve essere presentata entro l’11 aprile 2022, esclusivamente in via telematica, direttamente dagli interessati (qualora abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate) oppure da intermediari abilitati (quali Caf o commercialisti) utilizzando l’apposito modello. Nella sezione “autocertificazione” è richiesto di indicare il numero e la data di iscrizione: non essendovi però un numero di riferimento di iscrizione all’Anagrafe unica è possibile lasciare bianco quello spazio (che non costituisce un campo obbligatorio del modello), mentre la data di iscrizione deve essere indicata (si tratterà di quella in cui l’ente ha presentato la domanda di iscrizione nel caso in cui l’ente sia stato iscritto a seguito di comunicazione della Direzione regionale competente o tramite il meccanismo del silenzio-assenso).
L’elenco degli enti iscritti è pubblicato dall’Agenzia delle entrate entro il 20 aprile. Le correzioni di eventuali errori rilevati nell’elenco possono essere richieste (utilizzando i modelli AA5/6 o AA7/10), non oltre il 2 maggio, dal legale rappresentante del soggetto richiedente, ovvero da un suo incaricato munito di delega formale, alla Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente. L’elenco aggiornato dei soggetti iscritti, depurato degli errori segnalati, è pubblicato dall’Agenzia delle entrate, entro il 10 maggio.
Si ricorda che, rispetto alla disciplina precedente, non è più obbligatorio inviare entro il 30 giugno una nuova dichiarazione sostitutiva in caso di variazione del legale rappresentante.
Qualora una Onlus non abbia effettuato l’iscrizione entro l’11 aprile può comunque partecipare al riparto delle quote del 5 per mille 2022, presentando la domanda di iscrizione entro il 30 settembre e versando una sanzione pari a 250 euro, tramite modello F24 Elide (codice tributo 8115). Potranno però regolarizzare la propria posizione solamente gli enti già in possesso dei requisiti per l’iscrizione alla data dell’11 aprile.
Per maggiori informazioni e chiarimenti sull’iscrizione al 5 per mille 2022 delle Onlus è possibile consultare la pagina dedicata sul sito dell’Agenzia delle entrate.
L’iscrizione degli enti neo iscritti al Runts
Con l’operatività del Runts il 5 per mille può essere destinato agli enti del Terzo settore iscritti ad esso. Occorre precisare che possono accedere al beneficio tutti gli Ets, comprese le cooperative sociali e con la sola esclusione delle imprese sociali costituite in forma societaria.
Gli enti del Terzo settore che intendono accreditarsi lo devono fare direttamente in sede di iscrizione al registro unico, barrando il campo “accreditamento del 5/1000” ed inserendo obbligatoriamente o il codice Iban o la provincia della tesoreria (che è la provincia sul cui territorio l’ente ha la sede legale). È comunque possibile farlo anche successivamente all’iscrizione, sempre tramite la piattaforma del Runts, entro l’11 aprile prossimo.
Gli Ets che si fossero iscritti al Runts negli scorsi mesi o settimane e non avessero, per qualche motivo, spuntato il campo “accreditamento del 5/1000”, qualora volessero accreditarsi per il 2022 lo possono ancora fare: il problema è che ad oggi non è possibile modificare tale dichiarazione perché non è attiva nella piattaforma telematica la funzione di modifica/aggiornamento dei dati, la quale dovrebbe comunque essere operativa in tempi brevi. L’auspicio è che tale funzionalità sia resa disponibile con anticipo rispetto alla data del prossimo 11 aprile, permettendo a tali enti di accedere alla piattaforma Runts e modificare l’indicazione relativa al 5 per mille.
Sul sito del Ministero del Lavoro si legge che possono partecipare al riparto delle quote del 5 per mille anche gli enti che non hanno effettuato tempestivamente l’iscrizione al contributo entro il termine dell’11 aprile 2022, purché presentino l’istanza di accreditamento entro il 30 settembre prossimo, versando un importo pari a 250 euro, tramite modello F24 Elide (codice tributo 8115). Dato che per gli Ets non vi è un modello di iscrizione da presentare, come vi è invece per le Onlus e le Asd, sembrerebbe che la possibilità di accreditarsi al 5 per mille vi sia anche per gli enti che si iscrivono al Runts in data successiva all’11 aprile ma entro la data del 30 settembre 2022, che è appunto il termine entro cui pagare la sanzione tramite il meccanismo della “remissione in bonis”.
Il Ministero del Lavoro pubblica, entro il 31 dicembre 2022, sul proprio sito l’elenco complessivo degli enti ammessi e quello degli enti esclusi.
La situazione di alcune categorie di enti iscritte ad oggi nell’elenco ministeriale
L’elenco permanente pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro contiene di fatto tutte le organizzazioni iscritte al 5 per mille 2021 e rientranti nella vecchia categoria degli “enti del volontariato”, ad eccezione delle Onlus iscritte all’Anagrafe unica (che, come detto, sono contenute nell’elenco pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate).
Vi sono quindi al suo interno diverse tipologie di enti (Odv e Aps, cooperative sociali, fondazioni, ecc.).
Una situazione particolare e su cui occorre prestare attenzione è quella delle associazioni riconosciute e delle fondazioni presenti ad oggi nell’elenco permanente ma prive delle qualifiche di settore (ad esempio di Odv, Aps o Onlus): per accreditarsi al 5 per mille 2022 esse devono essere iscritte al Runts ed acquisire quindi la qualifica di Ets entro la data del prossimo 11 aprile (oppure entro quella del 30 settembre, pagando la sanzione di 250 euro). Qualora non lo fossero non verrebbero accreditate al 5 per mille di quest’anno, perlomeno nella sezione “enti del Terzo settore” (per l’accreditamento nelle altre sezioni, ad es. ricerca scientifica o sanitaria, si rimanda al vademecum “5 per mille, istruzioni per l’uso”).
Infine, per le organizzazioni non governative (Ong) riconosciute idonee ai sensi della legge n. 49/1987 (oggi iscritte all’elenco delle organizzazioni della società civile), se esse sono iscritte anche all’Anagrafe unica delle Onlus e si erano accreditate al 5 per mille 2021, compariranno nell’elenco presente sul sito dell’Agenzia delle entrate e saranno accreditate in automatico. Se invece si sono iscritte negli anni scorsi nei registri delle Odv o delle Aps (cancellandosi dall’Anagrafe unica), qualora si siano accreditate al 5 per mille 2021 compariranno nell’elenco permanente pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e dovrebbero anch’esse essere iscritte in automatico per l’anno 2022.
LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE
Per quanto riguarda le associazioni sportive dilettantistiche (Asd), riconosciute dal Coni e quindi iscritte nel registro telematico tenuto da quest’ultimo, possono accreditarsi al 5 per mille qualora nell’organizzazione sia presente il settore giovanile e venga svolta in via prevalente una delle seguenti attività:
- avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni;
- avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni;
- avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
Per l’accreditamento al 5 per mille delle Asd è competente il Coni, che ha però stipulato apposita convenzione con l’Agenzia delle entrate per la gestione della procedura di iscrizione, secondo quanto previsto dall’art. 6, c. 1, del dpcm 23 luglio 2020.
È importante anche qui sottolineare che le Asd che sono presenti nell’elenco permanente 2022 pubblicato sul sito del Coni non devono presentare istanza di accreditamento e sono automaticamente iscritte anche per il 2022.
Le Asd che devono accreditarsi sono quindi solo quelle non iscritte nel menzionato elenco, le quali presentano l’istanza all’Agenzia delle entrate.
La domanda deve essere presentata entro l’11 aprile 2022, esclusivamente in via telematica, direttamente dagli interessati (qualora abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate) oppure da intermediari abilitati (quali Caf o commercialisti) utilizzando l’apposito modello.
L’elenco degli enti iscritti è pubblicato dal Coni entro il 20 aprile sul proprio sito. Le correzioni di eventuali errori rilevati nell’elenco possono essere richieste (utilizzando i modelli AA5/6 o AA7/10), non oltre il 2 maggio, dal legale rappresentante del soggetto richiedente, ovvero da un suo incaricato munito di formale delega, all’Ufficio del Coni territorialmente competente. L’elenco aggiornato dei soggetti iscritti, depurato degli errori segnalati, è pubblicato dal Coni sul proprio sito entro il 10 maggio.
Si ricorda anche qui che, rispetto alla disciplina precedente, non è più obbligatorio inviare entro il 30 giugno una nuova dichiarazione sostitutiva in caso di variazione del legale rappresentante.
Qualora una Asd non abbia effettuato l’iscrizione entro l’11 aprile può comunque partecipare al riparto delle quote del 5 per mille 2022, presentando la domanda di iscrizione entro il 30 settembre e versando una sanzione pari a 250 euro, tramite modello F24 Elide (codice tributo 8115). Potranno però regolarizzare la propria posizione solamente gli enti già in possesso dei requisiti per l’iscrizione alla data dell’11 aprile.
Per maggiori informazioni e chiarimenti sull’iscrizione al 5 per mille 2022 delle Asd è possibile consultare la pagina dedicata sul sito dell’Agenzia delle entrate.
Nella tabella sottostante si riepiloga in forma schematica la situazione relativa all’iscrizione al 5 per mille 2022 delle tipologie di enti analizzati in questo contributo.
Possono partecipare al riparto delle quote del 5 per mille anche gli enti che non hanno effettuato tempestivamente l’iscrizione al contributo entro l’11 aprile 2022, purché presentino l’istanza di accreditamento al 5 per mille entro il 30 settembre 2022 tramite il meccanismo della “remissione in bonis”.
© Foto in copertina di Giorgio Zompi, progetto FIAF-CSVnet “Tanti per tutti. Viaggio nel volontariato italiano”