di Chiara Meoli
Fonte: Cantiere Terzo Settore
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 22 aprile 2021 è stato pubblicato il dl 22 aprile 2021, n. 52 (cosiddetto decreto riaperture) che introduce misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19. La previsioni interessano anche lo svolgimento delle attività degli enti non profit.
Le misure previste hanno validità dal 26 aprile al 31 luglio 2021: quest’ultima è anche la data a cui è stato prorogato lo stato di emergenza.
L’obiettivo del provvedimento è quello di una progressiva eliminazione delle restrizioni imposte sino ad oggi per limitare il contagio, fermo restando, comunque, l’obbligo del mantenimento, per tutte le attività oggetto di precedenti restrizioni, dei protocolli e delle linee guida adottati o da adottare da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulla base dei criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.
Le previsioni del dl n. 52/2021 interessano diversi settori. In primis gli spostamenti tra Regioni (consentiti nelle zone gialle e con diversi limiti – tra cui il possesso della cosiddetta certificazione verde – nelle zone arancioni e rosse), poi la scuola (dal 26 aprile e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021 è assicurato in presenza sull’intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l’infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado, e, per almeno il 50 per cento degli studenti, della scuola secondaria di secondo grado), l’Università (dal 26 aprile al 31 luglio nelle zone gialle e arancioni le attività delle Università si svolgono prioritariamente in presenza, mentre nelle zone rosse è raccomandato di favorire in particolare la presenza degli studenti del primo anno), i servizi di ristorazione (in relazione ai quali è consentito il consumo al tavolo in determinate zone e con specifici limiti di orario), lo svolgimento di spettacoli aperti al pubblico e di eventi sportivi, la progressiva riapertura delle piscine e delle palestre, lo svolgimento di fiere (dal 15 giugno) e di convegni e congressi (dal 1 luglio 2021).
Svolgimento delle riunioni degli organi sociali in videoconferenza
Fra le misure per cui è stata disposta la proroga fino al prossimo 31 luglio e che interessano direttamente gli enti non profit vi è anche l’art.73 del decreto legge 18 del 2020 (“Cura Italia”), il cui comma 4 prevede la possibilità per associazioni e fondazioni di svolgere le riunioni degli organi sociali in videoconferenza, anche qualora tale possibilità non sia prevista dallo statuto dell’ente.
La possibilità di svolgere le assemblee con modalità da remoto era in realtà già stata prevista in seguito alle modifiche apportate dal decreto legge 183 del 2020 (cosiddetto “Milleproroghe”) e dal decreto legge 44 del 2021 all’art. 106 del decreto “Cura Italia”, aventi come effetto proprio quello di estendere al 31 luglio prossimo la possibilità per associazioni e fondazioni (comprese organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e Onlus) di svolgere l’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, oltre che di utilizzare (fra gli altri) gli strumenti del voto elettronico o per corrispondenza. Per un approfondimento si veda l’articolo “Assemblee e Terzo settore, approvata la proroga al 29 giugno”.
Ecco in dettaglio le altre previsioni di interesse.
Come funzionano gli spostamenti tra Regioni
Dal 26 aprile 2021 sono consentiti gli spostamenti tra le Regioni diverse nelle zone bianca e gialla.
A partire dalla stessa data, per gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome collocati in zona arancione o rossa, occorre essere in possesso di un apposito documento, la cosiddetta certificazione verde, comprovante lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2, ovvero l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2.
Inoltre, fino al 15 giugno 2021, nella zona gialla e, in ambito comunale, nella zona arancione, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, una volta al giorno, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti (dalle ore 5 alle ore 22) e nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. Rispetto alla precedente disciplina, risulta quindi aumentato il numero di soggetti autorizzati allo spostamento (da due a quattro), oltre ai minorenni (prima il limite era di 14 anni) e ai disabili conviventi.
Lo spostamento non è comunque consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa.
Servizi di ristorazione, le indicazioni anche per i circoli associativi
Per le attività di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) è stabilito che nelle zone gialle:
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dal 26 aprile 2021 è possibile il consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, anche a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti, nonché dei protocolli; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che vi siano alloggiati;
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dal 1 giugno 2021 è possibile anche l’attività al chiuso, con consumo al tavolo, dalle ore 5 fino alle ore 18, o fino a un diverso orario stabilito con apposita deliberazione del Consiglio dei ministri.
Nelle zone arancioni e rosse continua ad applicarsi la normativa già in vigore. Dunque le attività di ristorazione sono sospese, restando possibile la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Anche in questo caso, per bar e altri esercizi simili senza cucina l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18.
Si ricorda che le misure coinvolgono anche i circoli associativi, che possono somministrare alimenti e bevande al pari di bar e ristoranti (per maggiori approfondimenti leggi l’articolo “Via libera alla somministrazione di alimenti e bevande nei circoli”).
Attività economiche, sportive e di intrattenimento
Per quanto riguarda queste attività, le regole applicabili esclusivamente alle zone gialle prevedono che:
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a decorrere dal 26 aprile 2021, ripartono gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto ma esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all’aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala;
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a decorrere dal 1 giugno 2021, le suddette regole si applicano anche agli eventi e alle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) e del Comitato italiano paralimpico (Cip), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali. In questo caso, la capienza consentita non può essere superiore al 25% di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all’aperto e a 500 per impianti al chiuso;
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dal 15 maggio 2021 possono riaprire le piscine, dal 1 giugno 2021 le palestre, dal 26 aprile gli sport di squadra anche di contatto, purché all’aperto;
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dal 15 maggio 2021, possono svolgersi le attività degli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture ad essi assimilabili nei giorni festivi e prefestivi;
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dal 15 giugno 2021 possono svolgersi in presenza fiere, ferma restando la possibilità di svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico;
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dal 1 luglio 2021 possono tenersi convegni e congressi e riaprono i centri termali e i parchi divertimento.