Nella rubrica Il punto sugli aspetti fiscali la dottoressa Melissa Lonetti parla di Approvazione dei Rendiconti di cassa per l’anno 2022 negli ETS.

Quali sono gli adempimenti relativi al Rendiconto di cassa per gli ETS?
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la Nota n. 5941 del 5 aprile 2022Ordinamento contabile degli enti del Terzo settore. Articolo 13 del dlgs. n.117/2017. Chiarimenti” e l’OIC 35 emanato nel febbraio del 2022 avevano dato le indicazioni di prima applicazione per i bilanci relativi all’esercizio 2021 (anno di prima applicazione dei nuovi modelli ministeriali previsti dal Dm 39/2020).
A distanza di un anno, sia il Ministero sia l’OIC sono intervenuti nuovamente per estendere le previsioni di prima applicazione non soltanto agli enti trasmigrati, ma anche a agli enti di nuova iscrizione.
Agli enti trasmigrati (APS e ODV) infatti è stato richiesto di pubblicare sul RUNTS entro 90 giorni dalla trasmigrazione i bilanci per l’anno 2021 redatti secondo la modulistica prevista dal DM 39/2020, concedendo la facoltà di non riportare l’anno 2020 qualora fosse stato troppo oneroso risclassificarlo.
Per l’anno 2022 gli enti trasmigrati sono quindi chiamati ormai a predisporre il bilancio secondo i nuovi schemi ministeriali e secondo i principi contabili previsti dall’OIC 35.
Per ciò che concerne le ONLUS, la nota ministeriale n. 19740 del 29.12.2021 le obbligava ad adottare i nuovi schemi di bilancio già per l’anno 2021 e pertanto anche per i bilanci redatti per l’anno 2022 permane quest’obbligo nonostante non abbiano ancora perfezionato il loro ingresso nel RUNTS.
Per gli enti neo costituiti o per gli enti diversi da APS, ODV e ONLUS che si sono iscritti al RUNTS nel corso del 2022 o nel corso del 2023 l’obbligo di attenersi agli schemi ministeriali sorge soltanto a partire dall’esercizio finanziario nel quale l’ente medesimo ha conseguito l’iscrizione al RUNTS.
Grazie agli emendamenti presentati all’OIC 35, le semplificazioni di prima applicazione introdotte sono state estese e al fine di non comportare un onere di prima applicazione della normativa troppo gravoso, gli enti neocostituiti, che non esercitavano attività prima dell’iscrizione al RUNTS, qualora la relativa costituzione sia avvenuta nell’ultimo trimestre dell’esercizio finanziario, possono redigere un unico bilancio d’esercizio comprendente il periodo temporale delle operazioni che intercorrono tra la data dell’iscrizione e la chiusura dell’esercizio finanziario e le operazioni dell’esercizio finanziario annuale successivo. Naturalmente non vi è necessità di ricorrere alla deroga qualora l’ente, ancor prima di iscriversi al RUNTS, abbia volontariamente adottato gli schemi di bilancio di cui al D.M. n. 39/2020.
Gli emendamenti all’OIC 35 relativi alle semplificazioni di prima applicazione riguardano anche i principi di valutazione delle poste relative all’esercizio precedente e come chiarito dalle note ministeriali sono estesi anche ai rendiconti per cassa benchè l’OIC 35 tratti principalmente i bilanci in forma estesa.
Quanto previsto originariamente in fase di prima applicazione dei nuovi schemi di bilancio relativamente all’annualità 2021 e l’applicazione dei relativi principi contabili viene estesa a tutti gli enti neoiscritti che per la prima volta si trovano a redigere i nuovi schemi di bilancio e ad adottare i nuovi principi contabili, dando tre possibilità:
1. la soluzione retroattiva “completa”, che comporta la determinazione anche dei valori dell’esercizio antecedente (comparativo), come se schemi e principi dovessero essere già applicati nella precedente annualità;
2. la soluzione retrospettica “parziale”, che prevede la rideterminazione di attività e passività all’inizio dell’esercizio in corso;
3. laddove, invece, la determinazione retrospettica dei valori non risulti fattibile o troppo onerosa, si potrà optare per quella prospettica, che comporta l’applicazione delle nuove disposizioni dall’inizio dell’esercizio in corso.
Al di là del metodo applicato, i bilanci approvati dovranno quindi essere tutti depositati al RUNTS a partire dal 30 giugno successivo alla chiusura dell’esercizio cui si riferiscono.

Lei consiglia di scrivere e far approvare in assemblea anche una relazione di missione/descrizione attività svolte a spiegazione delle voci di Rendiconto, pur non essendo obbligatoria?
Per quanto riguarda in particolare il rendiconto per cassa occorre sottolineare alcune particolarità.
Poiché il rendiconto per cassa non è accompagnato da una relazione di missione nella quale vengono date una serie di informazioni importanti quali quelle sul principio di continuità dell’attività dell’ente, è buona prassi dare indicazione nel verbale di assemblea in merito alla capacità dell’ente di svolgere la propria attività per i 12 mesi successivi attraverso o la redazione di un bilancio di previsione o attraverso la descrizione delle attività che si intende intraprendere nell’esercizio successivo, dando indicazione delle risorse e degli oneri attesi.

In calce al Rendiconto occorre inserire il criterio adottato per le Attività diverse, nel caso si svolgano: quando deve essere adottato dal Consiglio direttivo dato che si fa riferimento all’esercizio passato? In sede di approvazione del Rendiconto?
In calce al rendiconto, secondo quanto previsto dal comma 6 dell’Art. 13 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), è poi prevista l’obbligatorietà di documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art.6 del medesimo codice. In riferimento a tale informativa viene richiesto dare indicazione in che modo le attività diverse risultino strumentali allo svolgimento delle attività di interesse generale richiamando un nesso di causalità e quale dei due indici si sia preso a riferimento per calcolo della secondarietà, dimostrando numericamente il rispetto del vincolo, così come chiarito dal DM 107/2021. La scelta delle attività diverse deve avvenire mediante una delibera del Consiglio Direttivo che deve essere adottata nel momento in cui l’ente decida di intraprenderle e a tal proposito si dota di un opportuno assetto amministrativo – contabile ed organizzativo tale da permettere di identificare le entrate e le spese ad esse riferite.
Qualora l’ente non svolga attività diverse è comunque importante darne indicazione in calce al rendiconto in modo da ottemperare alle disposizioni di cui all’art.13 comma 6 del D.Lgs. 117/2017.

Anche i rendiconti di raccolta fondi vanno inseriti in calce al Rendiconto. È necessario redigere un rendiconto per tutte le campagne di raccolta fondi?
In calce al rendiconto di cassa è altresì obbligatorio allegare la rendicontazione delle raccolte fondi così come sancito dal comma 6 dell’art. 87 del D.Lgs. 117/2017: “Gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all’articolo 79, comma 5, che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono inserire all’interno del bilancio redatto ai sensi dell’articolo 13 un rendiconto specifico redatto ai sensi del comma 3 dell’articolo 48, tenuto e conservato ai sensi dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione di cui all’articolo 79, comma 4, lettera a). Il presente comma si applica anche ai soggetti che si avvalgono del regime forfetario di cui all’articolo 86.”
Come previsto da tale articolo in calce al rendiconto deve essere redatta specifica informativa, anche mediante relazione illustrativa, riguardante le raccolte fondi occasionali effettuate nell’esercizio, dalla quale risultino in modo chiaro e trasparente le entrate raccolte e le relative spese, per ciascuna campagna attivata in occasione di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. La rendicontazione deve avvenire secondo le modalità e gli schemi forniti nelle linee guida emanate dal Ministero.

Lei consiglia di inserire, se sono stati calcolati, gli oneri e i proventi figurativi?
Infine in base alle previsioni dell’OIC 35 risulta essere facoltativa la compilazione della sezione dedicata agli oneri e ai proventi figurativi.
Nel ricordare che, secondo le indicazioni del Glossario allegato al DM 39/2020,si considerano oneri e proventi figurativi “…quei componenti economici di competenza dell’esercizio che non rilevano ai fini della tenuta della contabilità, pur originando egualmente dalla gestione dell’ente”, si evidenzia come sia il Decreto Ministeriale sia l’OIC 35 riconoscano la facoltà di compilare la relativa sezione del bilancio e non l’obbligatorietà nella compilazione. Ci si chiede però: “quand’è conveniente compilare la sezione facoltativa degli oneri e proventi figurativi?”

Sarà opportuno compilarla ogni qualvolta il valore del lavoro dei volontari per esempio risulti importante per la determinazione del carattere di secondarietà delle attività diverse, poiché sappiamo che gli oneri figurativi rientrano in tale calcolo; potrà essere vantaggio compilare tale sezione qualora sempre il valore del lavoro dei volontari possa servire per determinare il rispetto dei limiti di non commercialità di un’attività di interesse generale o dell’ente stesso; sarà importante determinare i costi figurativi relativi ai volontari nel caso in cui si vadano a negoziare i costi standard riconosciuti in eventuali convenzioni.
In questo secondo anno di applicazione del DM 39/2020 e dei relativi schemi di bilancio si consolideranno
prassi e ci si avvierà verso una miglior definizione delle poste di bilancio.

14 marzo 2023

Melissa Lonetti

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