- redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- redditi di lavoro autonomo;
- provvigioni, alcuni redditi diversi (es. prestazioni occasionali) e i corrispettivi per contratti di appalto;
- compensi agli sportivi o altri oneri dichiarabili nel 730;
sono tenuti a presentare all’Agenzia delle Entrate il modello “Certificazione Unica” (CU), per via telematica.
Per effetto dell’art. 2 comma 5 del D.lgs. n. 108/2024, i sostituti d’imposta devono segnare 3 diverse scadenze:
- entro il 16 marzo 2025 (che essendo sabato, passa al 17) l’invio delle CU relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente, ai redditi diversi;
- entro il 31 marzo 2025 le Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale (nel 2024 la trasmissione è avvenuta entro il 31 ottobre);
- entro il 31 ottobre 2025 per le Certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata.
ATTENZIONE: Si sottolinea inoltre che, a partire dal 2025, cessa l’obbligo di invio delle Certificazioni Uniche per i compensi erogati a contribuenti che adottano il regime forfettario.
Rimane l’obbligo di consegnare copia della CU sintetica al percipiente entro l’unica data del 16 marzo 2025.
Il CSV è a disposizione per fornire assistenza agli Enti accreditati. Le richieste dovranno pervenire entro il 16 Febbraio 2025, previo contatto con gli uffici CSV per conoscere le modalità e per presentare la documentazione necessaria.