Seconda scadenza: dal 1° luglio al 31 agosto 2024
Contributi liberali erogati da Banca d’Italia – Le richieste dovranno pervenire agli Uffici della Banca tramite pec, all’indirizzo spa@pec.bancaditalia.it, ovvero per le istanze riconducibili alla lett. C dell’art. 3, che abbiano un rilievo prettamente locale, agli indirizzi pec delle Filiali regionali che ne curano la trasmissione all’Amministrazione centrale, corredata di un parere motivato.
Le domande pervenute dal 1° gennaio al 28 febbraio saranno istruite e decise di norma entro il mese di giugno, con erogazione nel mese di luglio. Le domande pervenute dal 1° luglio al 31 agosto saranno istruite e decise di norma entro il mese di dicembre, con erogazione nel mese di gennaio.
La domanda si presenta compilando l’apposito modulo e i relativi allegati*, secondo le linee guida disponibili sul sito della Banca d’Italia.
La richiesta dovrà essere inviata tramite pec all’indirizzo spa@pec.bancaditalia.it.
Le richieste riconducibili al settore C delle linee guida, se a carattere prettamente locale, andranno presentate agli indirizzi pec delle Filiali regionali di riferimento, disponibili sul sito internet della Banca (https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/organizzazione/filiali/index.html).
Eventuali richieste di chiarimenti possono essere indirizzate via mail a: segreteria.particolare.contributi@bancaditalia.it.
Sono ammissibili esclusivamente richieste di contributo riconducibili a uno dei settori di intervento previsti nei “Criteri e procedure per l’assegnazione di contributi liberali da parte della Banca d’Italia” (di seguito “Criteri”):
• la ricerca, la cultura e l’educazione in campi affini alle funzioni istituzionali;
• ricerca scientifica (cfr. par. 3 lett. B1 dei “Criteri”);
• promozione culturale (cfr. par. 3 lett. B2 dei “Criteri”);
• formazione giovanile e scolastica (cfr. par. 3 lett. B3 dei “Criteri”);
• beneficenza e solidarietà (cfr. par. 3 lett. C dei “Criteri”).
Con specifico riguardo al settore B2 (promozione culturale), non possono essere prese in considerazione istanze che:
– attengano a manifestazioni caratterizzate da una preminente finalità di promozione turistica e marketing territoriale;
– presentino una connotazione fortemente specialistica e settoriale e/o siano rivolte in via esclusiva o prevalente a un pubblico di “addetti ai lavori” o comunque limitato e vertano su tematiche per le quali non è possibile individuare un rilievo culturale di portata generale;
– promanino da enti a operatività prevalentemente circoscritta a un ambito prettamente locale.
Con specifico riguardo al settore B3 (promozione della qualità della formazione giovanile e scolastica), non possono essere prese in considerazione istanze:
• rivolte in via esclusiva o prevalente a una platea di beneficiari già inseriti nel mondo del lavoro o a operatori stabilmente impiegati nel sistema della formazione; in entrambi i casi tali richieste non sono riconducibili al settore in quanto prive del requisito di una diretta e prevalente destinazione in favore della popolazione studentesca o di giovani in via di inserimento nel mercato del lavoro;
• presentate da enti privi di accreditamento presso le Regioni o il MIUR;
• dal carattere esclusivamente locale (tipicamente quelle relative a interventi infrastrutturali, di potenziamento delle dotazioni o formativi relativi a un singolo
Istituto scolastico); diversamente, potranno essere valutate nel merito richieste afferenti a iniziative integrate in circuiti più ampi di formazione volte a realizzare
progetti di più ampia portata con un bacino di utenza (scolastica e/o giovanile) ampiamente diffuso sul territorio.
Con specifico riguardo al settore C (beneficenza e solidarietà), non possono essere prese in considerazione istanze che non perseguano in via esclusiva o prevalente una diretta finalità di assistenza a favore di categorie svantaggiate. In particolare:
• non sono ammesse iniziative rivolte in via esclusiva o prevalente alla formazione di operatori del settore o comunque non caratterizzate da una prevalenza della diretta finalità di assistenza;
• non sono ammesse iniziative genericamente riferite a progetti di inserimento lavorativo di categorie svantaggiate laddove l’aspetto economico/produttivo e di promozione competitiva risulti prevalente rispetto ai profili di assistenza sociale;
• iniziative di sensibilizzazione su tematiche che generano allarme sociale saranno di volta in volta valutate in ragione della puntualità del progetto presentato e del rilievo dell’azione svolta nei confronti dell’utenza più direttamente interessata dalla problematica.