Fonte: Cantiere Terzo Settore
di: Daniel Erler
Con l’ordinanza n. 1852/2024, pubblicata il 17 maggio, il Consiglio di Stato ha sospeso l’esecutività della sentenza del Tribunale amministrativo regionale (Tar) del Lazio n. 6840/2024, la quale aveva respinto il ricorso presentato da alcune associazioni di categoria in merito al titolare effettivo, facendo in tal modo ripartire il termine per l’obbligo di comunicazione dei dati dello stesso alla Camera di commercio territorialmente competente.
Per ripercorrere le tappe della vicenda, oltre che per approfondire l’oggetto, le modalità della comunicazione e i soggetti obbligati alla stessa si rimanda agli articoli “Titolare effettivo, l’obbligo vale anche per il Terzo settore?”, “Sospesa la comunicazione sul titolare effettivo” e “Titolare effettivo, ripristinata la scadenza per la comunicazione”.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, si debba ritenere la prevalenza di quello delle società appellanti, ed ha fissato al 19 settembre prossimo l’udienza per discutere nel merito della questione, di fatto sospendendo nuovamente l’obbligo di comunicazione.
Nell’udienza di merito le parti potranno discutere soprattutto la questione di legittimità della normativa interna rispetto al diritto dell’Unione europea, sulla quale il Consiglio di Stato sarà poi chiamato a decidere in via definitiva.
Da qui al 19 settembre rimane comunque possibile effettuare la comunicazione del titolare effettivo e le eventuali variazioni relative allo stesso, e il consiglio, soprattutto per gli enti che ancora non vi hanno adempiuto, è quello di farlo il prima possibile.
Informazioni più specifiche in merito ai requisiti per la comunicazione possono essere consultate sul sito del registro imprese, e un utile tutorial è rappresentato dalla guida di Unioncamere sul titolare effettivo per gli utenti (integrata con le indicazioni di compilazione e gli esempi a cura della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi).
A seguito dell’ordinanza del Consiglio di Stato, e fino alle decisioni di merito che saranno assunte nel corso dell’udienza fissata per il 19 settembre, rimangono invece sospesi:
- l’azione sanzionatoria, essendo stato sospeso il termine per la presentazione della comunicazione;
- i controlli a campione sulle istanze ricevute;
- l’accreditamento dei soggetti obbligati all’adeguata verifica;
- la consultazione e l’accesso alle informazioni del registro da parte dei soggetti autorizzati o portatori di legittimo interesse.