A Colloquio con Melissa Lonetti
La Parola a
Donazioni e lasciti testamentari negli ETS
Ci sono diverse modalità attraverso le quali un ente del Terzo Settore può raccogliere fondi per finanziare le proprie attività istituzionali: le donazioni e i lasciti testamentari ricevuti sono alcune di queste. Iniziamo analizzando cos’è una donazione e in particolare la donazione verso un ETS.
L’art. 769 del Codice Civile definisce la donazione come il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte (donante) arricchisce l’altra (donatario o beneficiario), disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione.
Per parlare di donazione occorrono quindi due requisiti importanti: la volontà del donante e il trasferimento della ricchezza dal donante a favore del donatario senza ottenere nulla in cambio (transazione non sinallagmatica).
Una donazione diventa un’erogazione liberale nel momento in cui viene fatta a favore di un ente, di un’associazione o di un ente non profit, per l’appunto senza richiedere o ricevere nulla in cambio.
Cosa può essere oggetto di donazione? Gli ETS possono ricevere erogazioni liberali in denaro o in natura; quindi, possono ricevere in donazione non solo denaro, ma anche beni mobili e immobili, titoli, diritti, ecc.
LE EROGAZIONI LIBERALI IN NATURA
In particolare, con il decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 novembre 2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 24, del 30 gennaio 2020, sono state date le indicazioni per determinare il valore delle erogazioni liberali in natura:
la valorizzazione del bene donato deve essere fatta in base al valore normale del bene stabilito dall’articolo 9 del Tuir e, nel caso sia un bene strumentale donato da parte di un’azienda, il valore sarà determinato con rifermento al residuo valore fiscale al momento del trasferimento; nel caso in cui i beni donati siano prodotti o scambiati da parte dell’impresa rileverà il minor valore tra quello “normale” del bene e quello attribuito alle rimanenze. In entrambi i casi si tratta di valori facilmente rilevabili dalle scritture contabili.
Nel caso in cui la cessione riguardi beni diversi da quelli sopra descritti e il valore della cessione sia superiore a 30mila euro o se non sia possibile desumere il valore dei beni sulla base di criteri oggettivi, il donatore dovrà presentare una perizia giurata, datata non anteriormente a 90 giorni dal trasferimento del bene, nella quale sia attestato il valore dei beni donati.
Infine, riguardo alla documentazione, la donazione deve risultare da un atto sottoscritto contenente la dichiarazione del donatore nel quale risulti la descrizione analitica dei beni donati, con l’indicazione dei relativi valori, e la dichiarazione del destinatario nella quale sia dichiarato l’impegno ad utilizzare direttamente i beni ricevuti per lo svolgimento dell’attività statutaria, al fine dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L’atto notarile risulta necessario se l’erogazione liberale ha per oggetto beni non di modico valore.
AGEVOLAZIONI FISCALI
Dal punto di vista fiscale normalmente la donazione subisce trattamenti diversi in funzione dell’esistenza o meno di legami familiari tra il donante e il beneficiario: infatti la normativa generale prevede quattro aliquote (dal 4% per i trasferimenti tra coniugi/parenti in linea retta, all’8% per gli estranei), alle quali vengono collegate specifiche soglie entro le quali l’imposta non è dovuta (1 mln di euro tra coniugi/parenti in linea retta e 100mila euro tra fratelli e sorelle); accanto a tale ipotesi, inoltre, è prevista una specifica esenzione per i trasferimenti a soggetti che svolgono attività considerate meritevoli, come nel caso di fondazioni e associazioni che hanno come scopo esclusivo l’assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l’educazione, l’istruzione.
Con la Legge Delega del 6 giugno 2016, n.106 recante “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”, all’ Art. 9 “Misure fiscali e di sostegno economico” si introduce la “previsione di agevolazioni volte a favorire il trasferimento di beni patrimoniali agli enti” del Terzo Settore attraverso una fiscalità di vantaggio.
In applicazione alle previsioni della Legge Delega di Riforma del Terzo Settore, il D.Lgs. 117/2017 introduce con gli articoli 82 e 83 particolari agevolazioni fiscali per gli Enti iscritti al RUNTS.
In particolare, all’art.82 al comma 2, il Codice del Terzo Settore prevede che “non sono soggetti all’imposta
sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale i trasferimenti a titolo gratuito effettuati a favore degli enti del Terzo settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, se utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale”.
Pertanto, se un Ente del Terzo Settore (comprese le cooperative sociali, escluse le imprese sociali costituite in forma societaria) riceve una donazione non solo non sarà soggetto all’imposta sulle donazioni, ma nel caso in cui riceva in donazione un immobile l’operazione non sarà soggetta alle imposte ipotecaria e catastale a patto che il bene donato sia utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Sempre l’art. 9 della Legge delega per la Riforma del Terzo Settore già citata precedentemente richiedeva una “razionalizzazione e semplificazione del regime di deducibilità dal reddito complessivo e di detraibilità dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche e giuridiche delle erogazioni liberali, in denaro e in natura, disposte in favore degli enti del Terzo Settore, al fine di promuovere, anche attraverso iniziative di
raccolta di fondi, i comportamenti donativi delle persone e degli enti”.
Sulla scorta di tale principio, l’art. 83 del Codice del Terzo Settore “Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali” rimodula e ridefinisce i limiti e le percentuali di detraibilità e di deducibilità delle donazioni dal reddito di persone fisiche e giuridiche. Viene infatti previsto che se a donare è una persona fisica, quest’ultima potrà detrarsi dall’imposta lorda sul reddito un importo pari al 30 per cento dell’onere sostenuto per effettuare l’erogazione liberale in denaro o in natura, fino ad un importo complessivo per ciascun periodo di imposta non superiore a 30.000 euro. La percentuale è elevata al 35% se la donazione
viene fatta a favore di Organizzazioni di Volontariato.
Sempre l’art. 83 al comma 2 prevede altresì che le erogazioni liberali in denaro o in natura erogate a favore degli Enti del Terzo settore da persone fisiche, enti e società sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato.
Qualora nel periodo di imposta non vi sia la capienza per l’intera deduzione, l’eventuale eccedenza può
essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.
Le tipologie dei beni in natura che danno diritto alla detrazione o alla deduzione d’imposta, i criteri e le modalità di valorizzazione delle erogazioni liberali in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore sono state individuate dal Decreto del Ministero del Lavoro già citato in precedenza.
- Le agevolazioni fiscali alle erogazioni liberali si applicano però solo a condizione che:
come già detto le donazioni ricevute vengano destinate dall’ente beneficiario per lo svolgimento dell’attività statutaria, al fine dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; - le donazioni siano tracciabili e cioè effettuate tramite bonifico, carte di credito o prepagate, assegni
bancari o circolari;
Le persone possono beneficiare soltanto di un tipo di agevolazione: devono cioè scegliere se usufruire della detrazione o della deduzione e non possono cumularle con altre agevolazioni fiscali a titolo di deduzione o detrazione di imposta previste da altre disposizioni di legge sulle medesime donazioni.
LASCITI TESTAMENTARI
L’ETS potrebbe essere anche beneficiario di un lascito testamentario.
Partendo dal presupposto che in assenza di testamento il patrimonio del defunto viene attribuito ai parenti fino al sesto grado (nel rispetto delle previsioni del Codice civile e del diritto successorio) e in loro assenza attribuito allo stato, è possibile nominare come beneficiario del testamento un Ente del Terzo Settore con il vantaggio in tal caso che il patrimonio al momento della morte venga convogliato in finalità di interesse
generale individuate del defunto.
Il testamento, che può essere pubblico, cioè redatto da un notaio alla presenza di due testimoni (che non siano né parenti né beneficiari del testamento), oppure olografo, cioè redatto, datato e sottoscritto con nome e cognome interamente dal disponente di proprio pugno.
Il Testamento può prevedere la destinazione ad un ETS di beni di qualsiasi natura (immobili, case, terreni e porzioni delle stesse o mobili quali oggetti determinati, titoli, valori, liquidità, crediti).
Se la disposizione testamentaria riguarda l’universalità dei beni posseduti (o di una quota degli stessi) l’ETS beneficiario viene designato come “erede”; se la disposizione riguarda uno o più beni specifici e identificati in modo preciso nel testamento, l’ETS viene designato come “legatario“.
Se l’ETS viene designato come erede, l’accettazione dell’eredità dovrà necessariamente avvenire con beneficio d’inventario perché ereditando sia attività che passività, con l’apertura della successione, sarà necessario procedere alla ricostruzione dell’asse ereditario, determinando attività e passività riconducibili al testatore, al fine di tutelare il patrimonio dell’associazione dalle passività che risultassero eventualmente eccedere le attività ricevute.
In ogni caso bisognerà tenere presente che il testamento non leda la cosiddetta “quota di legittima” (Articoli
536 e seguenti del Codice civile), cioè la quota di eredità o degli altri diritti di successione riservata obbligatoriamente ai soggetti “legittimari”, che includono non solo gli eventuali coniuge o soggetto unito civilmente e figli, ma anche i genitori se in vita, qualora non ci siano figli.
Se il testamento non dovesse invece prevedere le quote destinate ai legittimari o contenesse disposizioni in pregiudizio delle quote riservate per legge a tali soggetti, la Legge si applicherebbe comunque e solo la parte residua dei beni verrebbe assegnata all’Ente secondo la volontà manifestata nel testamento.
Un testamento che determinasse la lesione dei diritti riservati ai legittimari sarebbe valido, ma potrebbe essere impugnato e reso parzialmente inefficace.
Può essere una valida alternativa al testamento, al fine di ovviare alle problematiche sulla lesione dei diritti dei legittimari, nominare l’ETS beneficiario di un’assicurazione sulla vita. In questo modo l’importo liquidato dalla compagnia alla morte del titolare non farà parte del patrimonio ereditario e non verrà calcolato né per determinare l’eventuale lesione alla quota di legittima né per determinare la quota spettante agli eredi.
Ad oggi però se il nostro ordinamento interno consente di fruire di un regime di favore per le liberalità dirette ad enti del Terzo settore (articolo 83 del Cts o articoli 15 e 100 del Tuir) residenti in Italia, manca ancora una linea di condotta condivisa a livello internazionale per garantire i benefici fiscali anche in caso di lasciti e donazioni che interessano enti o donatori non residenti in Italia.
Melissa Lonetti