GLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA NEGLI ETS

La parola a

A colloquio con Melissa Lonetti

Prima di approfondire quali sono gli obblighi di trasparenza per Enti del Terzo Settore occorre chiarire cosa si intenda per trasparenza. Ce ne parla la dottoressa Melissa Lonetti.
La trasparenza è “la disponibilità di informazioni su un soggetto che consente agli altri attori di monitorare il lavoro e la performance di questo attore” e diventa quindi elemento fondamentale attraverso il quale verificare la legalità e la correttezza dei soggetti, quali gli ETS, destinatari di agevolazioni fiscali, sostegni e contributi pubblici.
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Tutta la Riforma del Terzo Settore si basa sul concetto di trasparenza che viene introdotto dalla Legge Delega 106/2016 laddove indica l’esigenza di “disciplinare gli obblighi di controllo interno, di rendicontazione, di trasparenza e d’informazione nei confronti degli associati, dei lavoratori e dei terzi, differenziati anche in ragione della dimensione economica dell’attività svolta e dell’impiego di risorse pubbliche (…)” (art. 4, c. 1, lett. g)” e viene richiamato più volte all’interno della Legge e di nei decreti attuativi.

Per gli ETS la trasparenza diventa l’insieme di informazioni che permettano ai portatori di interessi (associati, donatori, lavoratori, pubblica amministrazione, clienti, utenti, fornitori, terzi, ecc) di comprendere e controllare l’Ente circa il rispetto delle finalità e dello statuto, l’attività svolta, la destinazione dei contributi ricevuti o delle erogazioni liberali ricevute, l’accesso a risorse pubbliche e a regimi agevolati.

La trasparenza si distingue quindi dalla pubblicità: la pubblicità riguarda infatti il regime di conoscibilità ed accessibilità ed ha carattere di staticità, mentre la trasparenza attiene all’intelligibilità, cioè presuppone, oltre la pubblicità, l’aver definito con chiarezza, completezza e comprensibilità i contenuti divulgati e ha carattere di dinamicità in quanto deve essere aggiornata e adattata nel tempo ai destinatari, ai contenuti e ai fini.

La misura più rilevante di trasparenza prevista dalla Riforma del Terzo Settore è sicuramente l’istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), regolamentato dagli artt. 45 a 48 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e dal DM 106/2020.

Specificando all’art. 45 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 che il “registro è pubblico ed è reso accessibile a tutti gli interessati con modalità telematiche”, il RUNTS diventa lo strumento pubblico che unifica i numerosissimi albi, elenchi, registri e svolge pertanto una importante funzione in termini di certezza del diritto, anche con riguardo ai terzi che entrano in rapporto con gli Ets.

Oltre alle previsioni contenute nel RUNTS, gli ETS sono soggetti ad ulteriori obblighi di trasparenza: vi sono obblighi fiscali, ma anche obblighi verso i terzi legati alla rendicontazione dei contributi pubblici, ai compensi erogati agli organi di amministrazione, di controllo, ai dirigenti e associati, alla rendicontazione del 5X1000, alla pubblicazione di informazioni sul sito dell’ente in modo da darne comunicazione ai terzi.

Dottoressa Lonetti, quale trasparenza richiede il RUNTS?

«Come pocanzi detto il RUNTS è un registro pubblico, istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, reso accessibile a tutti gli interessanti in modalità telematica e che a partire dal 13 dicembre 2023 è diventato davvero accessibile a tutti i cittadini, attraverso la piattaforma messa a disposizione dal Ministero. Da tale data, infatti, chiunque voglia visionare gratuitamente le informazioni di un ETS, collegandosi a tale piattaforma potrà conoscere i dati generali dell’ente, l’attività svolta, ma anche la composizione degli organi sociali e prendere visione dei bilanci, dei rendiconti, degli statuti degli enti.

L’iscrizione al Registro non ha solo effetti costitutivi in quanto solo attraverso l’iscrizione si ha l’acquisizione della qualifica di ETS, ma ha effetti rilevanti sull’acquisizione della personalità giuridica, poiché solo con l’iscrizione dell’ente nella sezione delle persone giuridiche del RUNTS, l’ente potrà ottenere la personalità giuridica. Inoltre, ai sensi dell’art. 52 del Codice del Terzo Settore sono opponibili ai terzi solo gli atti pubblicati sul RUNTS a meno che l’ente non provi che i terzi ne erano a conoscenza.

Vista l’importanza dei dati inseriti nel RUNTS analizziamo quali sono le informazioni obbligatorie da inserire nel Registro per ottemperare agli obblighi di trasparenza richiesti.

Entro il 30 giugno di ogni anno gli ETS sono chiamati a:

  1. Depositare nel RUNTS il Bilancio d’esercizio o rendiconto per cassa;
  2. Depositare nel RUNTS il Bilancio sociale (per ETS con entrate superiori a € 1.000.000);
  3. Depositare nel RUNTS il Rendiconto delle raccolte pubbliche occasionali di fondi;
  4. Per APS e ODV aggiornare le informazioni contenute nel RUNTS relativamente al numero degli associati, dei dipendenti, dei volontari con riferimento al 31 dicembre dell’esercizio precedente.

Entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento gli ETS sono poi obbligati a comunicare al RUNTS le variazioni intervenute sulle seguenti informazioni:

 

  1. DENOMINAZIONE;
  2. SEDE LEGALE e/o SEDI SECONDARIE;
  3. FORMA GIURIDICA;
  4. ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE;
  5. CODICE FISCALE/PARTITA IVA;
  6. SOGGETTI CHE HANNO LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELL’ENTE;
  7. SOGGETTI CHE RICOPRONO CARICHE SOCIALI E RELATIVI POTERI E LIMITAZIONI;
  8. DELIBERE DI TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE, LIQUIDAZIONE, SCIOGLIMENTO;
  9. PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CHE ORDINANO LO SCIOGLIMENTO, LA CANCELLAZIONE, L’ESTINZIONE;
  10. PERDITA DELLA NATURA NON COMMERCIALE DELL’ENTE (30 giorni dalla chiusura del periodo di imposta in cui si è verificata)
  11. Per APS e ODV à riduzione del numero degli associati sotto i limiti di legge.

 

Per tutti gli adempimenti sopraccitati, l’obbligo di comunicazione è in capo agli amministratori dell’Ente che devono provvedere agli adempimenti entro i termini indicati dal RUNTS.

Qualora non assolvano a tali obblighi la pena per inadempimento è dapprima una sanzione amministrativa prevista dal Codice civile all’art. 2630 (è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo).  Dopodiché il RUNTS provvederà ad inoltrare all’ente una diffida ad adempiere entro 180 giorni e infine in caso di inerzia, il registro provvederà alla cancellazione automatica dell’ente dal RUNTS (art. 48 commi 4 e 5 CTS).

Si ricorda che ai sensi dell’art. 21 del Dm 106/2020 il RUNTS procede ad una verifica triennale dei dati contenuti nel registro al fine di verificare la permanenza dei requisiti di legge in capo agli enti iscritti e la regolarità degli adempimenti e delle relative nomine.

Si segnala che il deposito dei bilanci per gli anni 2021 e 2022 ha permesso al RUNTS di verificare il superamento dei limiti di legge per le nomine degli Organi di Controllo e/o di Revisione: con la circolare 14432 del 22.12.2023 il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali è intervenuto chiarendo che se gli enti obbligati alle nomine ma in difetto, nomineranno tempestivamente gli organi di controllo interno ed esterno al momento del riscontro del superamento dei limiti da parte del RUNTS o in seguito a specifica richiesta da parte degli Uffici stessi, tale comportamento sarà valutato positivamente nonostante la nomina sia avvenuta tardivamente rispetto a quanto previsto dalla legge.

Se invece non verrà fornita valida giustificazione, gli Uffici dapprima assegneranno un congruo termine affinché l’ente possa regolarizzare la propria posizione, decorso il quale, in caso di inerzia, gli Uffici potranno adottare eventuale provvedimento di cancellazione dal RUNTS».

Quali sono gli obblighi entro il 30 giugno di ogni anno?

«Uno degli adempimenti che garantiscono maggiormente la trasparenza agli associati, agli utenti, ai donatori e ai terzi è sicuramente l’obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio d’esercizio secondo gli schemi ministeriali. Allo scopo di mediare tra le esigenze di trasparenza e i costi organizzativi e gestionali che nascono dal rispetto di tali obblighi, il legislatore ha inteso adottare un principio di gradualità, semplificando gli adempimenti al di sotto di certe soglie di entrate o esonerando gli enti minori da alcuni obblighi di comunicazione.  A tal proposito all’art. 13 del Codice del Terzo Settore viene richiesto all’Ente di redigere, sulla base degli schemi individuati con il DM 39 del 05/03/2020, un rendiconto per cassa per gli enti con entrate inferiori a euro 220.000 o un Bilancio comprensivo di Stato Patrimoniale, Rendiconto gestionale e Relazione di Missione per gli enti con entrate superiori a euro 220.000.

Sempre il medesimo articolo 13 prevede anche che su entrambe le tipologie di schema di bilancio sia presente sia l’indicazione del carattere di secondarietà e sussidiarietà delle eventuali attività diverse, sia la rendicontazione delle eventuali raccolte fondi anche mediante indicazione illustrativa, allo scopo di evidenziare sia l’entità della raccolta sia i costi di raccolta.

La previsione di schemi ministeriali obbligatori per tutti gli enti permette di garantire la comparabilità nel tempo e tra enti affini, assicurando così chiarezza e trasparenza ai lettori.

L’obbligo di deposito nel Registro Unico di tutti i tipi di bilancio, siano essi redatti nella forma di rendiconto per cassa o del bilancio completo, entro il 30 giugno di ogni anno, così come indicato dall’art. 13 comma 7, assicura non soltanto la pubblicità dei dati economici e quindi la trasparenza dell’operato dell’ente, ma per gli enti minori assolve anche agli obblighi fiscali di tenuta delle scritture contabili di cui all’art. 87 del Codice del Terzo Settore.

Ai sensi dell’art. 87 comma 6, gli enti del Terzo settore non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono inserire all’interno del bilancio (nella Relazione di Missione o in calce al Rendiconto di Cassa), un rendiconto specifico dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

Ai sensi dell’art. 48 comma 3, entro il 30 giugno di ogni anno, tali rendiconti specifici delle attività di raccolta pubblica di fondi effettuate nell’esercizio precedente devono essere depositati insieme ai bilanci.

Tali rendiconti devono essere redatti sulla scorta delle linee guida emanate dal ministero e devono contenere la descrizione di ciascuna delle iniziative, la descrizione delle modalità di svolgimento, dei luoghi, delle finalità perseguite, l’elenco dei costi sostenuti, con specifica indicazione e descrizione delle voci di costo.

Si ricorda che le linee guida emanate dal ministero per regolamentare la raccolta fondi sono interamente improntate sul principio della trasparenza, della verità e della correttezza nei confronti dei donatori e di tutti i portatori di interessi. Ciascuna raccolta fondi infatti dovrà obbligatoriamente riportare:

  1. il legale rappresentate o la persona di riferimento da contattare per avere informazioni sulla raccolta;
  2. la durata della raccolta, l’ambito territoriale e se possibile l’andamento progressivo della raccolta;
  3. le categorie dei beneficiali o le attività di interesse generale destinatari della raccolta;
  4. se la raccolta finanzia progetti specifici occorrerà indicare l’obiettivo del progetto, la destinazione dei fondi nel caso in cui il progetto non possa essere realizzato, l’eventuale destinazione delle eccedenze di fondi raccolti rispetto a quanto necessario per il progetto, i tempi previsti per la realizzazione del progetto.
  5. Le modalità con le quali eseguire la donazione ed eventuali benefici fiscali per il donatore.

Per quanto concerne il bilancio sociale (ulteriore documento rispetto al bilancio d’esercizio), il legislatore ha tenuto conto della gradualità dell’adempimento, obbligando alla redazione, al deposito e alla pubblicazione solamente gli enti di maggiori dimensioni con entrate superiori al milione di euro. Gli enti che per legge, ai sensi dell’art. 14 del Codice del Terzo Settore sono tenuti alla redazione del bilancio sociale hanno l’obbligo di redigerlo secondo le linee guida emanate con il DM del 4 luglio 2019 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Oltre alle previsioni obbligatorie per tutti gli ETS, gli enti filantropici hanno l’obbligo di indicare nel bilancio sociale l’elenco degli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate durante l’esercizio, con indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.

Il bilancio sociale, una volta redatto, non deve solo essere depositato nel Registro Unico unitamente al bilancio d’esercizio, ma deve essere pubblicato anche sul sito internet dell’ente.

Alle APS e alle ODV infine viene richiesto in occasione del deposito del bilancio sul RUNTS di aggiornare anche le informazioni su numero degli associati, dei volontari e dei dipendenti con riferimento alla data del 31 dicembre dell’anno precedente al fine di poter verificare il rispetto del limite del numero minimo degli associati e del rispetto del rapporto del limite tra dipendenti e volontari per ciascuna tipologia di ente.

Il mancato rispetto di tali limiti richiede l’assunzione di provvedimenti da parte dell’ente o attraverso la dimostrazione di aver ricostituito il numero minimo di soci o di aver integrato il rapporto tra volontari e dipendenti, oppure, in caso di impossibilità, richiedendo la trasmigrazione in altra sezione del RUNTS. In caso di inerzia da parte dell’ente, anche dopo la segnalazione da parte del RUNTS, l’ente verrà cancellato dal Registro, perderà la qualifica di ETS con conseguente perdita di tutte le agevolazioni ad essa associate».

Dottoressa, quali sono gli obblighi per gli ETS entro 30 giorni dall’accadimento?

«L’art. 48 del Codice del Terzo Settore indica i dati che devono essere caricati sul RUNTS e il relativo obbligo di aggiornamento, precisando che questo deve avvenire entro il termine di 30 giorni dal verificarsi dell’accadimento o della modifica.

I dati richiesti dal RUNTS e per i quali è obbligatorio provvedere al loro aggiornamento sono i seguenti:

  1. DENOMINAZIONE: è previsto che la denominazione debba contenere obbligatoriamente l’acronimo ETS di cui si deve fare uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, inoltre sono soggetti a particolare disciplina le ODV, le APS, gli Enti Filantropici e le Imprese Sociali, poiché questi devono obbligatoriamente riportare nella denominazione o l’indicazione del tipo di ente per esteso o sottoforma di acronimo.

Ai Sensi dell’art. 91, c. 3 del CTS chiunque utilizzi illegittimamente l’indicazione di ente del Terzo settore, di associazione di promozione sociale o di organizzazione di volontariato oppure i corrispondenti acronimi di ETS, APS e ODV, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 10.000 euro. La sanzione medesima è raddoppiata qualora l’illegittimo utilizzo sia finalizzato ad ottenere da terzi l’erogazione di denaro o di altre utilità.

 

  1. SEDE LEGALE e/o SEDI SECONDARIE;
  2. FORMA GIURIDICA;
  3. ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE: occorre indicare le attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del Codice del Terzo Settore perseguite dall’ente;
  4. CODICE FISCALE/PARTITA IVA;
  5. SOGGETTI CHE HANNO LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELL’ENTE: occorre indicare chi ha la rappresentanza legale dell’Ente (solitamente il Presidente);
  6. SOGGETTI CHE RICOPRONO CARICHE SOCIALI E RELATIVI POTERI E LIMITAZIONI: occorre indicare le generalità di tutti i componenti dei Consiglio Direttivo o di Amministrazione, con indicazione delle cariche ricoperte, dei poteri di ciascuno ed eventuali limitazioni di poteri e responsabilità poiché solo la pubblicazione sul RUNTS le rende opponibile ai terzi;
  7. DELIBERE DI TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE, LIQUIDAZIONE, SCIOGLIMENTO;
  8. PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CHE ORDINANO LO SCIOGLIMENTO, LA CANCELLAZIONE, L’ESTINZIONE;
  9. PERDITA DELLA NATURA NON COMMERCIALE DELL’ENTE: la comunicazione della perdita della natura non commerciale dell’ente deve avvenire entro 30 giorni dalla chiusura del periodo di imposta in cui si è verificata poiché ad essa è legata anche la perdita della possibilità per l’ente di dare diritto a deduzioni e detrazioni sulle erogazioni liberali ricevute, a tal proposito la mancata comunicazione della perdita della natura di ente non commerciale entro 30 giorni dalla chiusura del periodo di imposta comporta una sanzione pecuniaria da 500 a 5.000 euro».

Qual è la trasparenza richiesta per gli ETS verso l’Agenzia delle Entrate?

«L’obbligo di comunicazione di variazione di denominazione, forma giuridica, sede legale, codice attività (codice ATECO) e soggetti che hanno la rappresentanza legale dell’ente deve essere assolto anche nei confronti dell’Agenzia Entrate entro 30 giorni dal verificarsi della variazione.

In merito poi alle erogazioni liberali ricevute dagli ETS, con il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 1° marzo 2024 viene modificato l’obbligo comunicativo, ampliando la platea prevista fino all’anno scorso. Con tale decreto si sancisce infatti che le ONLUS e tutti gli ETS iscritti al RUNTS con ricavi, rendite, proventi o entrate superiori a € 220.000 hanno l’obbligo di comunicare entro il 4 aprile 2024 le erogazioni liberali ricevute nell’anno 2023.

In particolare, entro tale data gli enti dovranno comunicare l’importo delle erogazioni liberali ricevute con metodi tracciabili dai donatori che hanno fornito il proprio codice fiscale.

La comunicazione avviene attraverso un software messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e la comunicazione può essere trasmessa solo da un intermediario abilitato (Commercialista o CAF).

In caso di omessa, tardiva o errata comunicazione dei dati si applica la sanzione di 100 euro per ogni comunicazione, con un massimo di euro 50.000 (art. 3, c. 5-bis del decreto legislativo 175/2014).

Poiché tale obbligo sussiste dal momento in cui le erogazioni liberali effettuate nei confronti del ETS ai sensi dell’art. 83 danno diritto a deduzioni e detrazioni a favore dei donatori, non appena sarà in vigore l’intero regime fiscale previsto per gli ETS, l’obbligo verrà esteso a tutti gli enti e non soltanto a quelli di maggiori dimensioni».

Quale trasparenza devono avere verso i terzi e verso gli altri enti?

«Vi sono poi ulteriori obblighi di trasparenza che vengono assolti o attraverso la pubblicazione di determinate informazioni sul sito dell’ente o attraverso la comunicazione diretta con l’ente di riferimento.

  • Obbligo di pubblicazione annuale degli emolumenti, compensi o corrispettivi attirbuiti agli organi di amministrazione, controllo, ai dirigenti e agli associati

In diretta attuazione dei principi ispiratori della Legge Delega 106/2016 e del principio di trasparenza nell’utilizzo delle risorse degli enti del terzo settore, proprio perché provenienti da sovvenzioni pubbliche e da donazioni, e allo scopo di punire fenomeni di distribuzione indiretta di utili, al comma 2 dell’art. 14 del Codice del Terzo Settore viene istituito l’obbligo per gli enti con entrate superiori a euro 100.000 di pubblicare annualmente e tenere aggiornati sul proprio sito internet, o sul sito internet della rete associativa alla quale l’ente aderisce, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Nell’ambito della nota n. 293 del 12/01/2021 che richiama il DM del 04/07/2019 sulle linee guida per la redazione del bilancio sociale, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha chiarito che oltre alla trasparenza debba essere tutelata anche la riservatezza e pertanto sul sito non sarà necessario la pubblicazione nominativa ogni volta in cui sarà possibile pubblicare un’informazione valida per tutti i soggetti appartenenti ad una determinata categoria, escludendo così gli elementi informativi non necessari all’adempimento alla norma, ma si considererà comunque insufficiente la pubblicazione di un dato aggregato che non consenta di evincere le eventuali posizioni differenziate; viene chiarito altresì che dovranno essere tenuti distinti gli importi corrisposti a titolo di retribuzione da quelli corrisposti a titolo di indennità o di rimborso spese, per quest’ultimi sarà sufficiente indicare il numero dei beneficiari, l’importo medio, l’importo minimo e l’importo massimo riconosciuti.

Tale pubblicazione dovrà avvenire entro il 30 giugno di ogni anno.

  • Obbligo di pubblicazione annuale sulle erogazioni pubbliche ricevute superiori a 10.000 euro

L’art. 1 della L. 124/2017 ai commi 125-129, istitutiva della trasparenza sulle erogazioni pubbliche, sancisce che a partire dall’anno 2018, entro il 30 giugno di ciascun anno, gli enti che nell’esercizio finanziario precedente sono stati destinatari di erogazioni pubbliche superiori complessivamente a euro 10.000 sono tenuti a pubblicare sul proprio sito internet o analoghi portali digitali (è stato chiarito che può essere utilizzata anche la pagina dei social per lo scopo) le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non avente carattere generale e privi di natura corrispettiva retributiva o risarcitoria. Occorre sottolineare che, rispetto alla formulazione iniziale, il DL 34/2019 e la successiva circolare n.6/2021 hanno ridotto l’ampiezza dell’ambito di applicazione precisando che:

  • non sono soggetti agli obblighi di pubblicità gli apporti aventi natura corrispettiva, cioè in tutti quei casi in cui vi sia un rapporto diretto tra servizio offerto e pagamento di corrispettivo da parte dell’amministrazione pubblica;
  • non sono altresì soggetti agli obblighi di pubblicità quegli apporti ricevuti nell’ambito di un regime generale in virtù del quale il contributo viene erogato a tutti i soggetti che presentano determinate caratteristiche: secondo tale indicazione non sono da ricomprendere tra gli obblighi pubblicitari di cui alla L. 124/2017 i contributi ricevuti relativi al 5×1000 per i quali invece è previsto un altro regime di trasparenza.

Devono essere indicate le seguenti informazioni minime con riferimento al singolo contributo, sovvenzione, sostegno, ecc.:

  1. denominazione e codice fiscale del soggetto che ha ricevuto il vantaggio;
  2. denominazione del soggetto che lo ha erogato;
  3. somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
  4. data di incasso.

Il mancato assolvimento dell’obbligo di pubblicità dei contributi pubblici ricevuti comporterà una sanzione pecuniaria pari all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di euro 2.000, oltre all’obbligo di pubblicazione. Nel caso in cui l’ente non provveda alla pubblicazione entro 90 giorni da cui è comminata la sanzione sarà obbligato alla restituzione integrale del beneficio ricevuto.

  • Obbligo trasparenza connessi al 5 per mille

In riferimento agli obblighi di trasparenza connessi al 5×1000 occorre fare riferimento alle LINEE GUIDA di cui all’Allegato 1 al D.D. 488 del 22/09/2021 che prevedono obblighi diversi a seconda che l’ente abbia ricevuto un contributo da 5×1000 inferiore o superiore a euro 20.000.

Nel caso in cui l’ente abbia ricevuto un contributo da 5×1000 inferiore ai 20.000 euro dovrà compilare, entro un anno dal ricevimento, il rendiconto relativo all’utilizzo delle somme ricevute avvalendosi dell’apposito modello ministeriale. Tale rendiconto dovrà essere conservato dall’ente per dieci anni e pubblicato sul proprio sito.

Gli enti che hanno ricevuto invece un contributo da 5×1000 superiore a euro 20.000 dovranno entro un anno dal ricevimento compilare un rendiconto relativo all’utilizzo delle somme ricevute avvalendosi dell’apposito modello ministeriale, entro 30 giorni dalla scadenza dell’annualità dovranno trasmettere il rendiconto all’amministrazione competente  e pubblicare sul  proprio sito l’importo ricevuto, il rendiconto accompagnato da una relazione illustrativa dandone comunicazione all’Amministrazione erogatrice entro 7 giorni. In caso di mancato adempimento, dopo una prima diffida a pubblicare entro 30 giorni, verrà comminata una sanzione pari al 25% del contributo ricevuto».

 

San Salvatore M.to 13 marzo 2024

Melissa Lonetti

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