LE MANIFESTAZIONI DI SORTE LOCALI
La parola a
A colloquio con Melissa Lonetti
Lotterie, tombole, riffe, pesche o banchi di beneficenza: sono le manifestazioni di sorte locali. Come devono comportarsi gli ETS che intendono svolgere tali attività? Ce lo spiega la dottoressa Melissa Lonetti.
Qual è la normativa di riferimento?
«Per avere una definizione ai fini normativi di cosa si intenda per “manifestazione di sorte locali”, occorre fare riferimento all’art. 13 del Dpr 430/2001 che, al secondo comma, ne fa l’elenco e ne individua anche i limiti.
In particolare, l’art. 13 al comma 2 definisce:
- per lotterie “la manifestazione di sorte effettuata con la vendita di biglietti staccati da registri a matrice, concorrenti ad uno o più premi secondo l’ordine di estrazione”;
- per tombole “la manifestazione di sorte effettuata con l’utilizzo di cartelle portanti una data quantità di numeri, dal numero 1 al 90, con premi assegnati alle cartelle nelle quali, all’estrazione dei numeri, per prime si sono verificate le combinazioni stabilite”;
- per pesche o banchi di beneficenza “le manifestazioni di sorte effettuate con vendita di biglietti, le quali, per la loro organizzazione, non si prestano per la emissione dei biglietti a matrice, una parte dei quali è abbinata ai premi in palio”».
Quali sono gli adempimenti necessari e quali sono i soggetti che possono effettuare manifestazioni di sorte locali?
«Per ciascuna fattispecie il medesimo articolo stabilisce modalità e limiti. In particolare, viene stabilito che:
- per quanto riguarda la lotteria la vendita dei biglietti deve essere limitata al solo territorio della provincia, i biglietti devono essere contrassegnati da serie e numerazioni progressive, l’importo complessivo dei biglietti che possono essere emessi (indipendentemente dal prezzo degli stessi) può al massimo essere pari a 51.645,69 euro e possono essere messi in palio sia servizi che beni mobili (esclusi il denaro, i titoli pubblici e privati, carte di credito o metalli preziosi in verghe);
- per quanto riguarda la tombola, la vendita delle cartelle deve essere limitata al Comune in cui la tombola si estrae e ai Comuni limitrofi, le cartelle devono essere contrassegnate da serie e numerazione progressiva, non c’è un limite al numero di cartelle che possono essere emesse, ma anche qui il limite al valore complessivo dei premi che possono essere messi in palio non deve superare 12.911,42 euro;
- infine, per quanto riguarda le pesche e i banchi di beneficenza, anche in questo caso la vendita dei biglietti è circoscritta al territorio del comune dove si effettua la manifestazione, il ricavato non può eccedere la somma di 51.645,69 euro e possono essere messi in palio sia servizi che beni mobili (esclusi il denaro, i titoli pubblici e privati, carte di credito o metalli preziosi in verghe).
Il medesimo articolo definisce anche che soltanto gli enti morali, le associazioni e i comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi e le ONLUS possono promuovere le manifestazioni di sorte pocanzi descritte, solo se dette manifestazioni sono necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi, per tutti gli altri soggetti o finalità diverse vige espresso divieto.
Il successivo articolo 14 del Dpr 430/2001 dà indicazioni in merito alle comunicazioni che gli enti devono fare per poter organizzare le manifestazioni di sorte.
In particolare, viene detto che i legali rappresentanti devono inviare, almeno 30 giorni prima, un’apposita comunicazione (Nuovo modello comunicazione manifestazioni sorte locale_28032018) al Ministero delle Finanze – Amministrazione Autonoma dei Monopoli di stato, ai sensi del co. 13-quinques dell’art. 39 della legge 326/2003 e la comunicazione al Prefetto o al Sindaco del Comune in cui si svolge la manifestazione. Decorsi 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta, se non viene adottato un provvedimento espresso da parte dei Monopoli di Stato, si intende ottenuto il nulla osta per procedere con la manifestazione di sorte.
Alla comunicazione descritta pocanzi va allegata una specifica documentazione.
Per le lotterie, va allegato il regolamento nel quale sono indicati la quantità e la natura dei premi, la quantità ed il prezzo dei biglietti da vendere, il luogo in cui vengono esposti i premi, il luogo ed il tempo fissati per l’estrazione e la consegna dei premi ai vincitori.
Per le tombole va allegato il regolamento con la specificazione dei premi e con l’indicazione del prezzo di ciascuna cartella e la documentazione comprovante l’avvenuto versamento di una cauzione pari al valore complessivo dei premi promessi, determinato in base al loro prezzo di acquisto o in mancanza al valore normale degli stessi. La cauzione è prestata a favore del comune nel cui territorio la tombola si estrae ed ha scadenza non inferiore a tre mesi dalla data di estrazione. La cauzione è prestata mediante deposito in denaro o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato presso la Tesoreria provinciale o mediante fidejussione bancaria o assicurativa con autentica della firma del fidejussore.
Per le pesche o banchi di beneficenza non è prevista una specifica documentazione da allegare, ma sarà sufficiente indicare nella comunicazione il numero dei biglietti che si intende emettere ed il relativo prezzo.
Le modalità di estrazione relative alla lotteria e alla tombola devono essere portate a conoscenza del pubblico presso tutti i comuni interessati alla manifestazione, indicando che sono state fatte le comunicazioni di legge, il programma della lotteria o della tombola, la serie, la numerazione dei biglietti e le cartelle messe in vendita e le finalità che hanno mosso all’organizzazione della manifestazione.
Per ciò che concerne l’estrazione, per le lotterie e le tombole, un rappresentante dell’ente organizzatore dovrà provvedere prima dell’estrazione a ritirare tutti i registri, i biglietti o le cartelle rimaste invendute e li dichiarerà nulli agli effetti del gioco, dandone atto al pubblico prima dell’estrazione. La serie e la numerazione progressiva dei biglietti e delle cartelle dovrà essere indicata sulla fattura di acquisto rilasciata dallo stampatore.
Dopodiché si procederà ad estrazione pubblica che dovrà essere fatta alla presenza di un incaricato del Sindaco e al termine dovrà essere redatto un verbale da inviare all’incaricato del comune e al Prefetto.
Sempre per ciò che concerne le tombole, entro 30 giorni dall’estrazione, l’ente organizzatore dovrà presentare all’incaricato del Sindaco la documentazione attestante l’avvenuta consegna dei premi ai vincitori; l’incaricato verificherà la documentazione consegnata e disporrà l’immediato svincolo della cauzione. In caso di mancata consegna dei premi ai vincitori, il Comune tratterrà la cauzione.
Analogamente per le pesche o banchi di beneficenza, il responsabile dell’ente promotore controllerà il numero dei biglietti venduti e procederà alle chiusure delle operazioni, alla presenza di un incaricato del Sindaco, redigendo un verbale che verrà consegnato all’incaricato del Comune e al Prefetto.
Il controllo sul regolare svolgimento delle manifestazioni spetta al Comune».
Dal punto di vista fiscale come si configurano le entrate da manifestazioni di sorte locali?
«Dal punto di vista fiscale, tutte gli importi pagati dai partecipanti alle manifestazioni di sorte si considerano escluse dal campo di applicazione IVA ai sensi della lettera a) del comma 3 dell’art. 2 del Dpr 633/1972.
Tutti i tipi di manifestazione di sorte devono però essere assoggettati ad una ritenuta a titolo di imposta pari al 10% del valore dei premi.
Per calcolare la base imponibile sulla quale applicare la ritenuta occorre conteggiare gli importi risultanti da fattura (al netto dell’IVA) per i premi acquistati, gli importi indicati sul documento rilasciato dall’impresa donante se i beni sono stati donati da un’azienda o procedere al calcolo del valore di mercato per i beni donati da privati.
La ritenuta dovrà essere versata con modello F24 entro il 16 del mese successivo alla chiusura della manifestazione con codice tributo 1046.
Vista l’occasionalità con la quale generalmente le manifestazioni di sorte vengono organizzate dagli enti durante l’anno, è possibile ricomprenderle tra le raccolte fondi occasionali effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, individuate dall’articolo 79 comma 4 lettera a) del Codice del Terzo Settore per gli enti iscritti al RUNTS o individuate dall’art. 143 comma 3 lettera a) del TUIR per gli altri enti.
In entrambi i casi i proventi raccolti nell’ambito di tali manifestazioni non concorrono alla formazione del reddito imponibile e pertanto non scontano imposte.
È richiesta in ogni caso una rendicontazione per singola manifestazione, in particolare per gli Enti del Terzo Settore ai sensi dell’art. 87 comma 6 del Codice del Terzo Settore la rendicontazione dovrà contenere, anche a mezzo relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le relative entrate e spese. Ai sensi dell’art. 48 comma 3 del Codice del Terzo Settore tale relazione dovrà essere allegata al bilancio, all’interno della Relazione di Missione o in calce al rendiconto per cassa, e depositata insieme a quest’ultimo entro il termine previsto per il deposito del bilancio nel RUNTS (30 giugno).
Con il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 9 giugno 2022, nell’ambito delle linee guida sulla raccolta fondi degli enti del terzo settore, sono stati messi a disposizione gli schemi di rendicontazione per le raccolte occasionali (Rendiconto-della-raccolta-fondi) nei quali oltre alle indicazioni delle entrate e delle spese, occorrerà dare indicazione della destinazione alle finalità di interesse generale dei fondi raccolti.
Dove vanno inserite queste entrate nel Rendiconto di cassa?
«In bilancio, trattandosi di raccolta fondi occasionale, le entrate derivanti dalle manifestazioni di sorte dovranno essere allocate nella sezione C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi al numero 2) Proventi da raccolte fondi occasionali, mentre le spese sostenute per la realizzazione della manifestazione dovranno essere indicate nella sezione C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi, al corrispondente numero 2) Oneri per raccolte fondi occasionali».
Melissa Lonetti